Lentini – È inaccettabile che i residenti di via De Gironomo e zone limitrofe debbano rinunciare a vivere i propri spazi aperti e le proprie terrazze per paura delle emissioni elettromagnetiche.
Nonostante i numerosi appelli, l’Amministrazione Comunale continua a ignorare il grido d’aiuto dei cittadini. Ci chiediamo: “Perché a Lentini non esiste ancora un Piano Antenne?”
Senza una regolamentazione chiara sulla collocazione della telefonia mobile, il territorio resta in balia dei privati, senza una strategia che metta al primo posto la sicurezza della comunità.
La legge parla chiaro:
Esistono sentenze del Consiglio di Stato che non possono essere ignorate. Se il Comune non interviene, è necessario che si muova il Prefetto di Siracusa.
Non possiamo più limitarti a interrogarci sulle cause dell’aumento delle patologie tumorali se poi, davanti a problemi concreti, regna il silenzio.
Chiediamo un intervento immediato della politica locale e delle associazioni. La salute dei cittadini non è merce di scambio!
Sentenza del Consiglio di Stato sulle antenne: un punto fermo per la tutela ambientale e culturale
Il Consiglio di Stato, con la sentenza del 29 maggio 2024 (Sez. VI), ha confermato un principio giurisprudenziale di fondamentale importanza in materia di localizzazione delle stazioni radio base. Nello specifico, ha ribadito che tali impianti, pur essendo riconosciuti come opere di pubblica utilità e assimilati alle opere di urbanizzazione primaria, non possono essere installati indiscriminatamente in qualsiasi sito del territorio comunale.
Il bilanciamento tra pubblica utilità e tutela ambientale
La decisione riforma la sentenza del T.A.R. Umbria (Sez. I, n. 30/2023) e chiarisce come la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazione debba tenere conto di rilevanti interessi pubblici, in particolare quelli legati alla tutela dei beni ambientali e culturali. A supporto di questa posizione, la sentenza richiama l’art. 86, comma 4, del decreto legislativo n. 259 del 2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche), il quale fa espressamente salve le disposizioni a tutela del patrimonio ambientale e culturale (oggi artt. 43 e ss. del Codice).
Le implicazioni normative: il limite all’installazione indiscriminata
L’art. 43 del medesimo decreto stabilisce che un impianto di telecomunicazione può essere localizzato anche in zona protetta, ma solo a condizione che l’intervento rispetti le misure di protezione ambientale. Questo significa che la qualificazione di un’infrastruttura come opera di pubblica utilità non costituisce un’autorizzazione incondizionata all’installazione in qualsiasi area.
Un’opportunità per i regolamenti comunali sulle antenne
La sentenza n. 4810/2024 offre un’importante base giuridica per la realizzazione di piani e regolamenti comunali sulle antenne. Le amministrazioni locali, nel disciplinare la localizzazione delle stazioni radio base, potranno adottare strumenti normativi volti a garantire un equilibrio tra le esigenze della connettività e la protezione del territorio.
Lo studio tecnico legale dell’avv. Gabriele De Luca, con sede a Roma, evidenzia come questa pronuncia rappresenti un punto di riferimento per le amministrazioni e i cittadini interessati alla regolamentazione del settore. In particolare, la sentenza consente di delineare criteri chiari per la pianificazione territoriale delle infrastrutture di telecomunicazione, evitando il rischio di installazioni indiscriminate che potrebbero ledere il patrimonio ambientale e culturale delle comunità locali.
Prospettive applicative
La decisione del Consiglio di Stato riafferma la necessità di un attento bilanciamento tra lo sviluppo tecnologico e la tutela dell’ambiente e del patrimonio storico-culturale. Questa posizione offre un supporto giuridico concreto alle amministrazioni che intendono adottare regolamenti urbanistici e piani di localizzazione per le stazioni radio base, garantendo così un’installazione pianificata e sostenibile delle infrastrutture di telecomunicazione.
